Parcheggio
roulotte in area condominiale
Sentenza Cass. civ., sez. II, 26
settembre 1998, n. 9649
COMUNIONE E CONDOMINIO 1998
Parti comuni: in genere
Un'area esterna comune adibita a parcheggio dei veicoli dei
condomini può essere da costoro utilizzata per parcheggiarvi
delle roulottes (se nel regolamento condominiale non sono in
proposito previsti particolari divieti o limitazioni),
trattandosi di un uso particolare dalle cosa comune che non
ne altera la destinazione e non limita l'uso paritetico da
parte degli altri condomini, per "pari uso" dovendosi
intendere non l'uso identico in concreto (atteso che
l'identità spaziale e temporale delle utilizzazioni
concorrenti comporterebbe il sostanziale divieto per ogni
condomino di fare qualsiasi uso particolare della cosa
comune), bensì l'astratta valutazione del rapporto di
equilibrio che deve essere potenzialmente mantenuto fra
tutte le possibili concorrenti utilizzazioni del bene comune
da parte dei partecipanti al condominio; ne consegue che
deve ritenersi nulla perché lesiva del diritto di ciascun
condominio all'uso della cosa comune la delibera con la
quale l'assemblea, senza l'unanimità di tutti i partecipanti
al condominio, vieti il suddetto uso particolare (parcheggio
di roulottes) delle aree comuni.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. II, 26 settembre 1998, n. 9649
Parti in causa
Cond. Bosco Verde c. Nussio e altro
Riviste
Mass., 1998
Rif. ai codici
CC art. 1102
CC art. 1117
CC art. 1138
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