SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIV LEGISLATURA
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N. 2363
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei
senatori FABRIS e DENTAMARO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO
2003
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Nuove norme in materia di
autocaravan e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni
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Onorevoli Senatori. – La
nuova stagione di vacanze è iniziata e puntualmente si ripropongono i
problemi per i proprietari di autocaravan a causa delle varie
limitazioni poste dai comuni italiani per quanto riguarda la possibilità
di sosta o di parcheggio degli stessi.
Con protervia ed
impegno meritevoli delle migliori cause, alcune amministrazioni
proseguono costantemente una vera e propria «persecuzione» nei confronti
delle famiglie che viaggiano in autocaravan mettendo in campo
tattiche sempre diverse per eludere le leggi e impedire la circolazione
o la sosta di tali veicoli.
In realtà, già dal 1986, il Ministero dei lavori pubblici, ora
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, chiariva l’ambito di
tali limitazioni stabilendo che i sindaci potevano attivarle riferendosi
unicamente all’articolo 4 del testo unico delle norme sulla circolazione
stradale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393, (vecchio codice della strada). In particolare, a pagina 22
della Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1986, punto D –
Disciplina della circolazione stradale nei centri abitati - il
Ministero ricordava: «la sosta dei veicoli va ricompresa nella nozione
tecnica ed in quella giuridica di circolazione stradale [...]
provvedimenti a carico delle sole autocaravan non sono
ammissibili [...] e mai dunque in termini puramente discriminatori
rispetto ad altri autoveicoli recanti le stesse caratteristiche di peso
e/o ingombro». Punto E – Conclusioni – «[...] la possibilità che
le autorità competenti emanino autonomi provvedimenti in grado anche di
incidere, in certa misura, sulla libera circolazione degli automezzi in
questione» può avvenire solo richiamandosi a distinte e specifiche
discipline normative e ove si riscontri l’assoluta necessità di
precludere l’accesso agli autocaravan, «al contrario in nessun caso
potrà procedersi in base a divieti di circolazione e sosta sulle strade,
che si possano configurare come effettiva azione aprioristica di
indiscriminata repressione, dato che le autocaravan hanno la medesima
libertà di circolazione rispetto agli altri autoveicoli di pari
ingombro, cui sono perfettamente equiparate ai fini della dinamica della
circolazione».
Per eludere tali indicazioni, molte amministrazioni emanavano
ordinanze, richiamando in premessa genericamente gli articoli 5, 6, 7
del vecchio codice della strada senza però riportare i motivi tecnici
che avrebbero giustificato il divieto d’accesso al parcheggio agli
autocaravan. Tuttavia, anche avendo riguardo al vecchio codice della
strada, si evince che tali provvedimenti possono essere emessi solo con
ordinanze motivate che possono limitare la circolazione di tutte o di
alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico,
ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite
dall’allora Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive
competenze, il Ministro dell’ambiente, il Ministro per i problemi delle
aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali nonchè per
motivi di sicurezza pubblica in relazione alle esigenze della
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade.
Anche con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada, decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la ratio legis non cambia in
quanto la discriminazione o la limitazione diretta ad una particolare
categoria di veicoli può essere ammissibile soltanto se richiesta da
accertate e motivate esigenze della circolazione stradale (articoli 5,
6, 7 del nuovo codice della strada). Ciononostante, gran parte delle
ordinanze emesse dalle pubbliche amministrazioni continuano a riportare
motivazioni non idonee a giustificare e sorreggere le relative
prescrizioni. In alcuni casi addirittura i sindaci hanno addotto
giustificazioni per impedire la circolazione degli autocaravan
che si sono rivelate di una superficialità, genericità ed erroneità
addirittura esemplari in quanto riferivano di problematiche aggiuntive
alla circolazione senza che si fosse deliberato, come invece previsto
dal codice della strada, il PUT (Piano urbano del traffico) per il
comune interessato.
In verità i provvedimenti limitativi della circolazione degli
autocaravan possono essere ammessi, in astratto, soltanto per
comprovate e motivate esigenze di circolazione stradale, per cui un
sindaco quando vieta l’accesso ad un parcheggio agli autocaravan,
consentendolo invece alle autovetture, viola la legge perchè non
sussiste diversità in relazione alle esigenze della circolazione o alle
caratteristiche strutturali delle strade tra i due autoveicoli. Uno
schema estratto dai mensili «Quattroruote» ed «Autocaravan» di gennaio
1997 dimostra come sul mercato esistono autovetture di grossa cilindrata
di dimensioni pari, se non addirittura superiori, a quelle di alcuni
autocaravan ed il 4 settembre 1985 il Ministro dei lavori pubblici,
rispondendo al riguardo ad un ennesimo quesito posto da un camperista,
dichiarava: «... le autocaravan sono autoveicoli che non possono
essere discriminati per il solo fatto di dare ricovero durante la notte.
È chiaro che non sono ammessi divieti discriminatori nei confronti delle
autocaravan... l’unica strada da conseguire nel caso di
contravvenzione è quella di farsi elevare verbale, contestare il
provvedimento davanti al Pretore competente ed esaminare la possibilità
di denunciare i funzionari prepotenti».
Veniamo ora alle pronunce giurisprudenziali che hanno decretato in
materia di circolazione e sosta di autocaravan. Con la sentenza
n. 710/80 il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha
condannato il comune di Sarzana evidenziando, nei motivi della
decisione, l’evidente violazione dell’obbligo di motivazione
dell’ordinanza emessa con la quale si sosteneva che il sostare dell’autocaravan
equivale al campeggiare. Il 20 settembre 1982 il Tribunale di
Sanremo assolveva un camperista dal reato di sosta nel porto di Sanremo
perchè il fatto non costituiva reato. Il 6 marzo 1985, con sentenza n.
19-20/84/R.A.C. – depositata il 5 giugno 1985, il Pretore di Orbetello
condannava il sindaco del Comune decretando che «... il camper ed
i mezzi omologhi (autocaravan, ecc...) non possono essere
disciplinati e considerati come ordinari mezzi con cui viene comunemente
praticato il campeggio, per cui ad essi non è applicabile un generico
divieto di campeggio». Il 24 febbraio 1988, con sentenze n. 157 e 158,
il Tribunale amministrativo regionale della Liguria condannava il
sindaco di Sestri Levante gravandolo delle spese e onorari di giudizio
stabilendo che « ... l’autocaravan è un veicolo che, ove
utilizzato in ordinarie forme di circolazione stradale (compresa la
sosta) va assimilato per caratteristiche alle autovetture ed agli
autobus, qualsiasi provvedimento amministrativo che ne discrimini
rispetto alla categoria generale le facoltà di circolazione (e sosta) a
questa riconosciuta deve essere sorretto da una congrua e specifica
motivazione rapportata alle peculiari caratteristiche dei luoghi ed alle
peculiari esigenze della circolazione stradale ivi esistenti. Nè,
d’altra parte, sembra eludibile l’esigenza di una congrua e specifica
motivazione anche con riguardo alle residue categorie di veicoli
contemplate nell’ordinanza impugnata (caravans, carrelli e
rimorchi), le quali, sebbene non assimilabili alle autovetture ai sensi
della precitata disciplina, fruiscono comunque, in linea generale, di
omologhe potenzialità di circolazione e sosta (nei limiti connaturali al
normale esercizio del cosiddetto turismo itinerante), limitabili solo in
presenza di concrete, specifiche e dimostrate ragioni d’interesse
pubblico (fra le quali non sembrano rientrare eventuali scelte
politico-amministrative volte a selezionare forme di turismo più o meno
gradite e remunerative).» Un altro pretesto capzioso utilizzato dalle
varie amministrazioni comunali è sempre stato quello della violazione
dell’igiene pubblica perchè occorreva salvaguardare l’immagine e,
soprattutto, l’igiene e la sanità pubblica del comune interessato.
Tuttavia, con la sentenza depositata il 25 giugno 1982 il Pretore di
Recanati accoglieva un ricorso contro il Comune di Porto Recanati
dichiarando che «...i camper, muniti di servizi igienici
funzionali, in alcun modo possono incidere negativamente sull’igiene del
territorio». Così anche il 3 aprile 1994, con la sentenza n. 24/94 –
rac. 3374/92 – cron. 603/94 – depositata il 16 marzo 1994, il pretore di
Orbetello condannava il sindaco del Comune annullando l’ordinanza n. 97
del 20 aprile l991 e stabilendo che: «... all’autocaravan ... non
è applicabile il generico divieto di campeggio e di sosta a fine di
campeggio ... che si tratta di autoveicoli dotati di servizi igienici
tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del
territorio». In particolare il pretore di Orbetello invitava il comune a
«servirsi di tali attrezzature, risolvendosi in tal caso il
provvedimento nella tutela degli interessi economici dei titolari dei
campeggi stessi più che nella tutela delle condizioni igieniche del
territorio».
Un altro pretesto capzioso è stato anche quello della cosiddetta
«area attrezzata riservata». Al riguardo è utile osservare che, con
riferimento a tali aree, l’articolo 7, comma 1, lettera h) del
nuovo codice della strada è stato introdotto dal nostro legislatore non
solo per definire le aree di parcheggio attrezzate, ma anche per
consentire a quei pubblici amministratori che desiderano promuovere il
turismo e la protezione civile di presentare varianti o piani regolatori
completi di tale infrastruttura. Si tratta quindi di una norma destinata
a promuovere e non ad impedire la circolazione agli autocaravan
conformemente peraltro a quanto stabilito dalla Circolare n. 983 del
1985 del Ministero dei lavori pubblici, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 1986, dove si invita l’amministratore pubblico a
non attivare in alcun modo discriminazioni contro gli autocaravan,
a non accomunarli alle caravan (roulotte) ed a
ricordarli con il termine autocaravan anzichè camper o
altro.
Ulteriore espediente utilizzato dalle amministrazioni al fine di
limitare la circolazione e la sosta degli autocaravan è stato
anche quello della cosiddetta «sbarra a due metri» per cui i sindaci, al
fine di impedire fisicamente la circolazione, come si è detto, delle
autocaravan, emanano ordinanze per far installare all’ingresso di
una strada o di un parcheggio una sbarra a 2 metri dal suolo (una
barriera fisica che impedisce la circolazione unicamente agli
autocaravan perchè aventi una altezza superiore ai 2 metri. In
questi casi l’amministrazione pubblica viola con tutta evidenza il comma
6 dell’articolo 180 del regolamento d’esecuzione del codice della strada
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, in quanto l’installazione della sbarra metallica posta a metri 2
dal suolo (esatta dizione: dissuasore di sosta) non era accompagnata
dell’autorizzazione del Ministero competente, come pure ha violato
l’articolo 118 del regolamento d’esecuzione del codice della strada di
cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992
(perchè nella strada o parcheggio non sussistono altezze inferiori ai
due metri) e infine gli articoli 23 e 24 della legge n. 104 del 1992
poichè tale provvedimento limita la circolazione e/o la sosta a chi
utilizza l’autocaravan quale indispensabile ausilio protesico. Al
riguardo vale la pena ricordare che in una lettera protocollata 5606
datata 31 dicembre 1996 del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato
regionale circolazione e sicurezza stradale di Trento – si legge « ...
Con la citata nota, il Comando stazione carabinieri di Bezzecca ha anche
segnalato la presenza di sbarre limitatrici di sagoma all’imbocco del
parcheggio adiacente al cimitero di Pieve di Ledro. L’articolo 185 del
Codice della strada che disciplina la circolazione e sosta delle
autocaravan non può essere superato da ordinanza sindacale. Per
quanto sopra si diffidano i Comuni in indirizzo al rispetto del Codice
della Strada o del regolamento significando che per ogni eventuale danno
a persona o cosa provocato agli utenti della strada saranno responsabili
sia civilmente che penalmente codeste Amministrazioni comunali. In ogni
caso di mancato adeguamento al disposto di legge questo Ispettorato pur
con rammarico deve evidenziare quanto specificatamente espresso
dall’articolo 45 del Codice della strada ai commi 2, 3, 4 e 7. Demanda
al Comando carabinieri, alla Polizia stradale la verifica necessaria ed
a segnalare l’avvenuto adempimento o le eventuali inadempienze».
Come noto il nuovo codice della strada disciplina la circolazione,
invitando a non discriminare gli autocaravan rispetto agli altri
veicoli, ma alcuni sindaci continuano a non vietare la sosta agli
autocaravan, consentendola tuttavia solo alle autovetture! Detto
comportamento in realtà funziona perchè i tempi dei contenziosi sono
lunghissimi, nonostante le preclusioni dettate in proposito anche dai
giudici delle leggi.
La libertà di circolazione è una conquista dell’umanità garantita
dalla nostra Costituzione e si estende a tutte le forme di circolazione,
da quella marittima a quella fluviale, da quella aerea a quella che si
svolge sulla strada.
Come tutte le libertà, anche la libertà di circolazione stradale
finisce quando si reca danno o restrizione agli altri e, per quanto
detto, per libertà di circolazione deve intendersi libertà di far uso
legittimo della strada rispettando le restrizioni e le cautele che sono
dettate unicamente dalla legge.
Con il presente disegno di legge si intende contribuire allo
sviluppo del turismo in generale e di quello itinerante in particolare
attraverso l’introduzione di alcune modifiche al codice della strada
che, nel rispetto della filosofia generale del codice stesso, mirano ad
agevolare lo sviluppo del turismo in autocaravan e a porre
rimedio alla mancanza di strutture idonee alla sosta, anche di quella
breve, degli autocaravan in tutto il territorio nazionale.
Si riportano di seguito alcune considerazioni di carattere tecnico.
Innanzitutto si introduce con l’articolo l una modifica alle
categorie della patente di guida. La normativa vigente prevede che con
la patente di categoria B si possano guidare: motoveicoli, esclusi i
motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,50
tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del
conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio
leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo
trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per
i due veicoli superiore a 3,50 tonnellate. Ora si propone la modifica di
questi termini consentendo a chi possieda la patente B la guida di
veicoli sino a 4,25 tonnellate.
Di conseguenza chi conseguirà la patente C potrà guidare
autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 4,25
tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per
la cui guida è richiesta la patente della categoria D e non più di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,50 tonnellate come prevede la
normativa vigente.
Tale modifica si rende necessaria per le specifiche caratteristiche
tecniche degli autocaravan che spesso superano il limite di
tonnellaggio previsto dalla attuale normativa per la patente B e
determinerebbero quindi l’acquisizione anche della patente C.
All’articolo 2 si introducono delle agevolazioni per i portatori di
handicap che usufruiscono dell’autocaravan.
La disposizione di principio (comma 1) sancisce, infatti, che gli
autocaravan siano considerati mezzo privilegiato per il trasporto di
soggetti affetti da handicap. Attualmente circa il 3-4 per cento
dei caravan in circolazione sono utilizzati da minorati.
Essi ne fanno un uso funzionale alla propria condizione fisica a
quindi li utilizzano in particolar modo per gli spostamenti ordinari.
Per questa ragione al comma 2 si introduce un regime fiscale per gli
autocaravan utilizzati da handicappati assimilabile a quello
previsto per i mezzi di uso precipuo per i minorati (le carrozzine, etc)
estendendo ad essi le disposizioni fiscali già previste dalla legge 27
dicembre 1997, n. 449.
Detta legge prevede all’articolo 8 disposizioni a favore dei
soggetti portatori di handicap:
«1. [vedi oltre
la nostra nota sull’articolo 8 della citata legge n. 449 del 1997 che
modifica l’articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (TUIR)].
2. Per i
soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
(Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) non possessori di reddito, la detrazione di cui al
comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della
legge 9 aprile 1986, n. 97 (Disposizioni per l’assoggettamento
all’imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli
adattati ad invalidi) si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di
cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè di autoveicoli di cui
all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello
stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con
motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel,
anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui
all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o
impedite capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine
per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni
dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi
effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi
sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare
dalla carta di circolazione.
4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per
oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono
esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione,
dell’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e
dell’imposta di registro.
5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui
all’articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di
disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del
nomenclatore tariffario delle protesi.
6. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella
liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a
quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore
degli handicappati.
7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale
non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai
commi 1 e 3».
E laddove la legge
citata, all’articolo 8, comma 1, va a modificare il TUIR, prevede che: «c)
le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250.000. Dette spese
sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza
specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera
b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per
protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi
necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al
sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui
all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono
integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti
indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie
permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui,
rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed
f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e
adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle
capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche
quelli dotati di solo cambio automatico, purchè prescritto dalla
commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro
delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti
sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da
stabilire con decreto del Ministro delle finanze».
Gli ultimi periodi
della lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 del TUIR danno la
garanzia della oggettiva difficoltà di abusare delle agevolazioni
fiscali ivi previste pertanto riteniamo opportuno dovere applicare anche
agli acquisti di autocaravan da parte dei soggetti affetti da
handicap tale normativa: «La detrazione spetta una sola volta in un
periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da
detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della
spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il
suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto
l’eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di
ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di
pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese
di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano,
complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano
rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto
di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non
spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito
complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano,
altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per
effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne
abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta».
Il comma 3 prevede che si applichino gli stessi criteri di deduzione
previsti dal comma 1, lettera a), punto 1, dell’articolo 121-bis
del TUIR. «(Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti
negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati
nell’esercizio di imprese, arti e professioni). 1. Le spese e gli
altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore
indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese,
arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi
sono deducibili secondo i seguenti criteri: a) per l’intero
ammontare relativamente: 1) agli aeromobili da turismo, alle navi e
imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui
alle lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli
destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell’attività propria dell’impresa».
Al comma 4 si prevede inoltre che anche la tassa speciale erariale,
di pertinenza dei caravan e aggiuntiva alla tassa automobilistica
erariale (articolo 7, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio l991, n. 202), non
sia dovuta qualora il proprietario risulti riconosciuto quale invalido
civile, cieco civile o sordomuto.
Al comma 5 si estende la facoltà di cui al comma precedente anche al
nucleo familiare dell’invalido civile, cieco civile o sordomuto.
L’articolo 3 tratta
delle aree di sosta e dei parcheggi.
Il comma 1 prevede
che le amministrazioni comunali provvedano alla individuazione di
apposite aree per la sosta e per il rimessaggio degli autocaravan,
in attuazione di quanto già previsto dal codice della strada e dal
regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada.
Essendo vigente una disciplina specifica in materia di parcheggi, la
legge 24 marzo 1989, n. 122, si dispone che le amministrazioni comunali
realizzano le aree di cui al comma precedente secondo il dettato di tale
normativa.
Il comma 3 ribadisce l’esigenza di realizzare i parcheggi per gli
autocaravan anche all’interno dei centri urbani. Il comma 4 dispone
che siano realizzati in zone servite dal trasporto pubblico abilitato al
trasporto di handicappati.
L’articolo 4 stabilisce che le amministrazioni comunali non possano
disporre limitazioni del traffico per gli autocaravan e vetture
similari.
Si ritiene (articolo 5) che sulla base dei dati relativi all’uso di
autocaravan da parte di soggetti affetti da handicap gli
oneri possano essere quantificati in circa 12 milioni di euro annui come
minore entrate conseguenti alle deduzioni e detrazioni previste dalla
esposta normativa.
Si attribuisce, infine, al Ministro dell’economia e delle finanze
la opportuna autorizzazione alle variazioni di bilancio conseguenti alla
attribuzione delle minori entrate al Fondo di riserva del Ministero
dell’economia e delle finanze.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modificazioni al
decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)
1. Il comma 3
dell’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. La patente di
guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti
categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive
categorie:
A – Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 tonnellate;
–B – Motoveicoli,
esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a
4,25 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del
conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio
leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo
trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per
i due veicoli superiore a 4,25 tonnellate;
–C – Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 4,25
tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per
la cui guida è richiesta la patente della categoria D;
–D – Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il
cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore
a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
–E – Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie
B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando
trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna
delle precedenti categorie, autoarticolati destinati al trasporto di
persone e autosnodati, purchè il conducente sia abilitato alla guida di
autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D, altri
autoarticolati, purchè il conducente sia abilitato alla guida degli
autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C».
Art. 2.
(Agevolazioni per i
portatori di handicap)
1. Gli
autocaravan sono considerati, per la propria peculiarità, mezzo
privilegiato per il trasporto di soggetti affetti da handicap.
2. Gli
autocaravan di proprietà di soggetti affetti da handicap
usufruiscono delle disposizioni fiscali previste dall’articolo 8 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. Gli stessi soggetti possono usufruire delle deduzioni fiscali
previste dal comma 1, lettera a), punto 1, dell’articolo 121-bis
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. La tassa speciale erariale annuale di cui all’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni, non è
dovuta se il proprietario dell’autocaravan risulta essere
riconosciuto quale invalido civile, cieco civile o sordomuto.
5. La tassa di cui al comma 4 non è altresì dovuta qualora un
soggetto riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordomuto faccia
parte del nucleo familiare del proprietario dell’autocaravan.
Art. 3.
(Aree di sosta e
parcheggi)
1. Le
amministrazioni comunali, in sede di regolamentazione dei parcheggi di
cui ai commi 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, provvedono ad individuare apposite aree per la
sosta e per il rimessaggio degli autocaravan, in attuazione delle
previsioni di cui all’articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell’articolo 378 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
2. Ai fini di cui al
comma 1 le amministrazioni comunali e i privati possono procedere
secondo le disposizioni e le previsioni di cui alla legge 24 marzo 1989,
n. 122, e successive modificazioni.
3. Nella circostanza di cui al comma 1 sono pure individuati
parcheggi, di idonea ampiezza, anche all’interno dei centri abitati atti
a consentire la sosta anche prolungata degli autocaravan.
4. Essi sono realizzati comunque in prossimità di fermate dei mezzi
di linea abilitati al trasporto di soggetti portatori di handicap.
Art. 4.
(Circolazione degli
autocaravan)
1. Le
amministrazioni comunali non possono imporre limitazioni alla
circolazione degli autocaravan diverse da quelle previste per i
veicoli di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M
e M1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 5.
(Copertura)
1. All’onere
derivante dall’attuazione della presente legge quantificabile in 12
milioni di euro l’anno, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le opportune variazioni di bilancio.