Statuto
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ASSOCIAZIONE CAMPERISTI

 

STATUTO

 

ART.1 – COSTITUZIONE E SEDE

 

L’anno duemila, il giorno venti del mese di febbraio, in S.Giovanni Lupatoto (VR), in Via A.Volta civico numero quarantadue/B è stata costituita una Associazione denominata

 

    “CAMPER CLUB DEL LUPO”        

 

Ø      l’Associazione ha sede in San Giovanni Lupatoto (VR), Via A. Volta n. 42/B

Ø      L’anno Sociale decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre

 

SOCI FONDATORI: Sig. MARCHESINI PIER LUIGI e Sig. CIPRIANI OLIVO

 

ART.2 – SCOPO SOCIALE

 

Ø      L’Associazione “CAMPER CLUB DEL LUPO” ha come scopi principali:

a)      promuovere tutte le iniziative per raggiungere la libera circolazione e sosta per le famiglie che praticano il turismo itinerante con autocaravan;

b)     promuovere tutte le iniziative atte a creare infrastrutture che consentano lo sviluppo del turismo itinerante;

c)      porre in essere tutte le iniziative e le attività finalizzate al conseguimento del benessere e della felicità dell’essere umano;

d)     tutelare i diritti e la dignità dell’essere umano;

e)      concorrere, nell’ambito delle proprie competenze e con gli strumenti di cui alle vigenti leggi nazionali e regionali, alla realizzazione delle finalità del turismo e della Protezione civile;

f)       promuovere e supportare i progetti attuati dalle Pubbliche Amministrazioni per la difesa, valorizzazione e sviluppo del territorio;

g)      collaborare all’elaborazione e realizzazione di progetti di sviluppo delle attività Socioeconomiche locali, anche attraverso l’eventuale gestione d’impianti e infrastrutture;

h)      promuovere e valorizzare le manifestazioni culturali o altre iniziative finalizzate ad una migliore qualità della vita Sociale ed economica nonché collaborare alla loro relativa organizzazione e realizzazione;

i)        stimolare iniziative Socioeconomiche per creare i fondi necessari al conseguimento degli scopi;

j)       esercitare l’informazione ai cittadini sulla base d’incarichi affidati dalle Pubbliche Amministrazioni;

 

Ø      E’ escluso dagli scopi dell’Associazione ogni e qualsiasi finalità di lucro.

 

ART. 3 – OGGETTO SOCIALE

 

Ø      Al fine di perseguire gli scopi Sociali, il “CAMPER CLUB DEL LUPO” ha come oggetto Sociale lo sviluppo del turismo itinerante.

Ø      Per sviluppo si intende,  in via esemplificativa:

a)      L’organizzazione di raduni e convegni;

b)     la partecipazione con propri asSociati a manifestazioni e convegni;

c)      ogni altra attività che consenta di diffondere il turismo itinerante.

 

Ø      La partecipazione all’Associazione è libera e aperta a tutti gli AsSociati.

Ø      L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e comunque opportuna per il conseguimento dell’oggetto Sociale.

Ø      L’Associazione mantiene ed estende contatti con Aziende, Enti, Scuole, Comunità e più in generale con ambienti di lavoro o di svago mediante delegati opportunamente scelti, i quali, sensibili al problema della funzione Sociale dello sviluppo del turismo itinerante, provvedono alla diffusione dell’attività svolta dall’Associazione stessa.

Ø      E’ fatto assoluto divieto, salvo diversa disposizione di legge, di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, anche in modo indiretto.

 

ART. 4 – ASSOCIATI E QUOTE ASSOCIATIVE

 

Ø      L’Associazione è composta di Soci, che possono essere persone fisiche, giuridiche  o altri enti. Possono essere Soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividano e ne accettano le finalità istituzionali e le relative modalità di attuazione, senza distinzione di età, sesso e condizione Sociale.

Ø      Il numero dei Soci è illimitato.

Ø      Qualunque cittadino può diventare Socio, senza formalità alcuna, semplicemente versando l’importo della quota Sociale stabilita anno per anno.

Ø      E’ esclusa ogni limitazione ai diritti propri del Socio, sia in relazione alla categoria di appartenenza, sia in funzione di un’eventuale partecipazione temporanea alla vita asSociativa.

Ø      In ogni caso è richiesto al Socio di partecipare attivamente alla vita asSociativa.

Ø      I Soci hanno la facoltà di versare spontaneamente contributi suppletivi rispetto alla quota asSociativa minima, nel quadro dei normali programmi di sviluppo dell’Associazione.

Ø      La quota asSociativa non è rivalutabile e non è trasmissibile, se non per causa morte.

Ø      Tutti i Soci hanno uguali diritti; in particolare nessun Socio potrà vantare maggiori diritti rispetto ad altri Soci in funzione:

a)      di una sua più intensa partecipazione alla vita asSociativa rispetto ad altri Soci;

b)     di eventuali versamenti supplementari;

c)      dell’aver messo a disposizione dell’Associazione beni di varia natura in modo temporaneo o permanente.

 

ART. 5 – DOVERI DEI SOCI E RETRIBUZIONE

 

Ø      I Soci si impegnano a compiere attività di promozione, sostegno e diffusione del turismo itinerante e, più in generale, a porre in essere tutte quelle iniziative utili al raggiungimento dello scopo asSociativo.

Ø      Per l’attività svolta non compete ai Soci alcuna retribuzione.

Ø      Nessuna carica è retribuita nell’ambito degli organi direttivi. Il Consiglio Direttivo può tuttavia stabilire e concedere il rimborso delle spese sostenute da Soci o Consiglieri incaricati di svolgere qualunque tipo di attività in nome e per conto dell’Associazione.

Ø      Nell’ipotesi in cui l’Associazione dovesse promuovere iniziative che comportino più intense attività e/o rapporti di collaborazione con l’Associazione da parte di AsSociati o Consiglieri, queste saranno regolamentate da specifiche convenzioni che definiranno l’aspetto economico dei rispettivi impegni.

 

ART. 6 – DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA

 

Ø      Le cause di esclusione e/o decadenza da Socio sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che dovrà redigere apposita relazione motivata.

Ø      L’esclusione e/o la decadenza sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza e con voto segreto.

Ø      L’esclusione e/o la decadenza possono avere luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge, per i seguenti motivi:

a)      ove il Socio agisca in nome e per conto dell’Associazione senza il preventivo consenso scritto dal Consiglio della stessa, ovvero agisca in contrasto con le finalità di questa;

b)     ove il Socio violi gravemente le disposizioni contenute nell’Atto costitutivo e nello Statuto;

c)      in generale, quando si verificano gravi violazioni di legge.

 

Ø      Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di Socio. Il Socio che intende recedere deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata.

Ø      Il Socio decaduto, receduto od escluso o gli eredi o legatari del Socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote asSociative e degli altri contributi eventualmente versati all’Associazione; più in generale, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Ø      Sono organi dell’Associazione:

a)      l’Assemblea dei Soci

b)     Il Consiglio Direttivo

c)      Il Presidente

d)     Il Segretario

 

ART. 8 – ASSEMBLEA

 

Ø      L’Assemblea dei Soci è organo sovrano per qualunque decisione circa l’indirizzo dell’attività Sociale dell’Associazione non chè per le modifiche dell’atto costitutivo.

Ø      L’Assemblea, composta da tutti i Soci, è Ordinaria o Straordinaria.

Ø      I compiti dell’Assemblea Ordinaria sono:

a)      Approvare il Rendiconto Economico e Finanziario annuale ed altri eventuali documenti contabili;

b)      richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri, qualora si ravvisino irregolarità nella gestione dell’Associazione;

c)      eleggere i membri designati a ricoprire cariche direttive Sociali;

d)      discutere ed analizzare le attività Sociali svolte nell’anno precedente ed approvare le eventuali proposte dei partecipanti in ordine allo sviluppo dell’attività Sociale stessa;

e)      approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo.

 

Ø      I compiti dell’Assemblea Straordinaria sono:

a)      approvare modifiche statutarie;

b)      deliberare l’acquisto di beni immobili, mobili registrati ovvero il rilascio di garanzie;

c)      deliberare lo scioglimento dell’Associazione;

d)      deliberare quant’altro non di competenza dell’Assemblea Ordinaria.

 

ART. 9 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

 

Ø      L’Assemblea , tanto Ordinaria quanto Straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questo lo ritenga opportuno o necessario e, comunque, almeno una volta all’anno in sede Ordinaria per l’approvazione dei rendiconti.

Ø      L’Assemblea Ordinaria può altresì essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno un decimo di tutti i Soci con diritto di voto.

Ø      L’Assemblea Straordinaria può altresì essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno un quarto di tutti i Soci con diritto di voto.

Ø      La convocazione dell’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, deve essere effettuata o con avviso personale scritto da inviare a ciascun Socio ovvero con apposita affissione da esporre presso la sede Sociale, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea. La convocazione deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’Assemblea.

Ø      Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide in prima convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei Soci iscritti e, in seconda convocazione può avere luogo anche lo stesso giorno della prima convocazione, purchè l’ora della seconda convocazione sia fissata a distanza di almeno un’ora da quelle della prima convocazione.

Ø      L’Assemblea Ordinaria indetta per l’elezione degli Organi dell’Associazione è valida se è presente la maggioranza assoluta dei Soci.

Ø      L’Assemblea Straordinaria convocata per modificare lo statuto è valida se è presente la maggioranza assoluta dei Soci, mentre quella convocata per sciogliere l’Associazione è valida se sono presenti almeno i due terzi dei Soci.

 

ART.10 – COMPUTO DEI SOCI

 

Ø      Per meglio tutelare e garantire la maggiore partecipazione possibile alla vita asSociativa e la trasparenza delle deliberazioni Assembleari, il computo dei Soci al fine della verifica della validità costituzione delle assemblee viene fatto prescindendo dal diritto di voto a questi spettante.

Ø      La partecipazione alle Assemblee è ammessa mediante delega scritta rilasciata da un Socio ad un altro Socio.

Ø      Ogni Socio delegato non può rappresentare più di cinque deleganti.

 

ART. 11 – DIRITTO DI VOTO

 

Ø      Hanno diritto di voto nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria tutti i Soci maggiorenni che risultano iscritti all’atto dell’Assemblea da almeno dieci giorni

 

ART.12 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

 

Ø      Per le votazioni nelle Assemblee si procederà con il sistema del voto per testa, ovvero, “una testa un voto”, principio contenuto nell’art.2532 c.2 C.C., a prescindere quindi dal valore della quota asSociativa.

Ø      Le deliberazioni sia in sede Ordinaria che Straordinaria vengono assunte a maggioranza dei votanti presenti.

Ø      Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie o allo scioglimento dell’Associazione vengono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei votanti presenti.

Ø      Tutte le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono affisse presso la sede Sociale.

 

ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Ø      Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea Ordinaria ed è composto da un minimo di due ad un massimo di dieci consiglieri.

Ø      Ciascun Socio di maggiore età, iscritto all’Associazione da almeno trenta giorni, può essere liberamente eletto alla carica di consigliere dell’Associazione.

Ø      I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ø      Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente e la convocazione delle riunioni potrà essere effettuata anche telefonicamente o a mezzo strumenti telematici (fax e/o posta elettronica)

Ø      Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare tutti i Soci.

Ø      Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso, compreso il Presidente.

Ø      Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente, il vice Presidente e il Segretario, che sono organi del Consiglio Direttivo.

Ø      Le deliberazioni del Consiglio Direttivo si adottano a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Ø      Le dimissioni di metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell’intero Consiglio.

 

ART. 14 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Ø      Al Consiglio Direttivo compete la gestione dell’Associazione.

Ø      Sono in particolare compiti del Consiglio Direttivo:

a)      determinare le quote dovute annualmente dagli asSociati;

b)      curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

c)      predisporre il Rendiconto Economico e Finanziario annuale e ogni altro documento contabile relativo all’attività svolta e da presentare all’Assemblea Ordinaria;

d)      deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;

e)      predisporre eventuali regolamenti interni;

f)        stipulare i contratti inerenti alle attività e gestioni Sociali dell’Associazione;

g)      deliberare circa l’ammissione, il recesso o la decadenza di Soci e di altri Enti o Organismi similari;

h)      altre deliberazioni non riservate ad organi specifici all’Associazione;

i)        acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili; stipulare mutui concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni Sociali; concedere fideiussioni e altre malleverie.

 

ART. 15 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

 

Ø      Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci.

Ø      Il Presidente ha il compito di riunire almeno una volta al mese il Consiglio Direttivo e, comunque, ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Ø      Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede e convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico e unitario dell’attività dell’Associazione.

Ø      Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui firma gli atti. E’ autorizzato a riscuotere da Enti Pubblici e Privati contributi di ogni natura, rilasciandone quietanza; è altresì autorizzato ad effettuare pagamenti per i beni acquistati e per i servizi ricevuti dall’Associazione.

Ø      Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.

 

ART. 16 – IL SEGRETARIO

 

Il Segretario:

Ø      Provvede alla regolare tenuta del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti l’attività economica dell’Associazione;

Ø      Cura la compilazione dei rendiconti annuali e li consegna al Consiglio Direttivo, che ne valuterà la corretta tenuta contabile e legale;

Ø      Si occupa della corrispondenza in arrivo e partenza, provvede alla registrazione, su apposito libro, dell’iscrizione di nuovi Soci e ne tiene aggiornato lo schedario;

Ø      Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle Assemblee degli AsSociati, curando di sottoscriverli unitamente al Presidente.

 

ART. 17 – RENDICONTI CONSUNTIVI E PREVENTIVI – ESERCIZIO FINANZIARIO

 

Ø      Il Segretario provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario annuale, che sarà sottoposto all’esame del Consiglio Direttivo.

Ø      Il contenuto del rendiconto deve essere chiaro e trasparente; dovrà evidenziare le entrate e le spese generali, oltre a quelle relative alle attività di raccolta fondi di cui all’art. 18.

Ø      Il rendiconto annuale economico e finanziario è sottoposto dal Consiglio Direttivo all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci;  al rendiconto sarà allegata una relazione illustrativa delle risultanza contabili.

Ø      Il rendiconto deve essere approvato entro sei mesi dal termine dell’anno solare cui si riferisce il rendiconto stesso.

Ø      Il rendiconto e la relazioneillustrativa saranno depositati presso la sede Sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione dell’Assemblea di approvazione, in modo che ciascun Socio ne possa prendere opportuna visione.

Ø      I rendiconti approvati con i relativi allegati saranno affissi presso la sede Sociale immediatamente dopo la delibera di approvazione e rimarranno quivi esposti per almeno un mese.

Ø      L’Assemblea delibera la predisposizione del bilancio preventivo, qualora lo ritenga necessario in relazione alle dimensioni raggiunte dall’attività svolta dall’Associazione, ovvero qualora lo ritenga comunque opportuno. La redazione del preventivo è a cura del Consiglio Direttivo e del Segretario.

Ø      L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, salvo il caso di sciogliemento dell’Associazione.

 

ART. 18 – FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Ø      Le entrate necessarie per la copertura delle spese sostenute o da sostenere per il funzionamento dell’Associazione sono le seguenti:

a)      quote ordinarie e speciali dei Soci;

b)     entrate derivanti da eventuali lasciti o donazioni;

c)      erogazioni e contributi conseguenti a stanziamenti dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di Altri Enti Pubblici e/o privati;

d)     entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali, anche a seguito dell’offerta ai sovventori di beni o servizi di modico valore, puchè questi siano offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

e)      entrate derivanti da eventuali attività commerciali esercitate, i cui proventi devono essere utilizzati per finanziare l’attività istituzionale principale.

 

ART. 19 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Ø      Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate derivanti dalle contribuzioni dei Soci Fondatori versate alla costituzione dell’Associazione, dalle altre entrate di cui all’art. 19 e dai beni e diritti che con le entrate sono stati acquistati o acquisiti per il raggiungimento degli scopi Sociali.

 

ART. 20 – SCIOGLIEMENTO

 

Ø      Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’ssemblea Straordinaria, validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei Soci e con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti in Assemblea e con diritto di voto.

Ø      L’Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

Ø      In caso di scioglimento dell’Associazione, tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altre organizzazioni che perseguono finalità uguali o simili o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge, ovvero sarà diversamente devoluto fatta salva diversa disposizione di legge.

Ø      Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.